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della
Società Italiana Laureati in Servizio Sociale (SILSS)
La SILSS opera in un momento storico in cui è fondamentale promuovere la "scienza dell'aiuto e della promozione sociale", perché vi sia il riconoscimento della professione, non attraverso le capacità dei singoli professionisti, ma attraverso quell'insieme di conoscenze e scienze insite nella professione stessa.
Fonda il suo operato su elementi di conoscenza preesistenti, acquisendo sempre nuove capacità e adattandosi ai nuovi scenari lavorativi, in cui la libera professione e l'ottica di marketing sono nuove dimensioni in cui giocare in modo creativo la crescita professionale.
La SILSS affronta in modo specifico le nuove dimensioni della complessità sociale, in un’ottica di gestione dinamica ed evolutiva della programmazione e organizzazione del servizio sociale professionale, nonché la promozione, progettazione e gestione dei servizi, rafforzando le sinergie territoriali.
La caratteristica del servizio sociale professionale permette, attraverso l'approccio prassi - teoria - prassi, di effettuare uno studio dei fenomeni "dal di dentro" in un'ottica di intervento e non solo di mero studio descrittivo, a volte disgiunto dalla possibilità concreta di applicazione.
Da questa crescente consapevolezza della complessità del divenire sociale, nascono nuove responsabilità in ordine alla comunità territoriale attraverso la promozione o attuazione di interventi "preventivi" più che "riparativi".
La SILSS, in riferimento alle recenti riforme legislative nell'ottica del sistema integrato dei servizi e della promozione sociale, si propone di dare un fattivo contributo nella realizzazione dello sviluppo e della crescita professionale, anche nel campo dell'analisi di qualità dei servizi stessi.
Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita con sede in Fermignano (PU), Via Kennedy, un’associazione nazionale, operante in ambito scientifico - professionale, formativo, culturale e di tutela dei diritti sociali, denominata “Società Italiana Laureati in Servizio Sociale” per brevità denominata anche “SILSS”.
Il Consiglio Direttivo può, con semplice delibera, istituire la sede o le sedi operative in luoghi diversi dalla sede sociale.
La SILSS è un’associazione democratica senza scopo di lucro, composta da Assistenti Sociali laureati e iscritti presso l’università che abbiano avviato corsi di Laurea almeno quadriennali in servizio sociale.
L'associazione in ogni sua componente è disciplinata dal presente statuto e svolge la propria attività nel rispetto delle leggi e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato, salvo anticipato scioglimento per le cause di cui al successivo art.16.
Tutti i soci partecipano al processo decisionale nelle forme e modalità stabilite dal presente Statuto ed hanno pari opportunità di accesso alle cariche elettive.
Entro un anno dalla costituzione dell'associazione sarà indetta la prima convocazione dell'assemblea dei soci per l'elezione del Consiglio Direttivo.
La SILSS si propone di:
a. intraprendere tutte le iniziative idonee a garantire la tutela della professione di Assistente Sociale e lo sviluppo della professionalità dei Laureati in Servizio Sociale, in particolare attraverso la ricerca di forme di collaborazione con le Associazioni, gli Enti pubblici e privati presso i quali possa essere promossa l’operatività dell’Assistente Sociale Laureato;
b. rappresentare il gruppo professionale in tutte le sedi in cui si discute e si decide della utilizzazione e dell'inserimento dell’Assistente Sociale Laureato;
c. promuovere il ruolo professionale dell’Assistente Sociale Laureato e tutte le iniziative idonee a consentirne adeguati sbocchi occupazionali;
d. collaborare con le Università - ed in particolare con le Facoltà, gli Istituti, i Dipartimenti e le Scuole di Specializzazione - presso i quali vengano compiuti studi di Servizio Sociale al fine di definire percorsi formativi adeguati alle necessità della società civile;
e. contribuire allo sviluppo delle scienze sociali stimolando, anche attraverso studi e ricerche condotti o promossi direttamente ovvero attraverso la collaborazione o la partecipazione ad altri organismi associativi, un’attività scientifica volta alla diffusione del Servizio Sociale Professionale e delle sue applicazioni;
f. promuovere la circolazione delle informazioni attraverso l'utilizzo di strumenti editoriali sia cartacei che telematici, al fine di consentire l’acquisizione di una conoscenza quanto più completa e variegata possibile di tematiche inerenti il servizio sociale professionale, il sociale in genere e le attività dell'associazione, promuovere la pubblicazione di notiziari, riviste, monografie e quanto altro inteso a migliorare il Servizio Sociale Professionale e a svilupparne i contenuti in termini scientifici;
g. promuovere e sostenere iniziative volte a restituire al lavoro dell’individuo dignità e creatività e il benessere individuale operando per prevenire il burn-out professionale;
h. promuovere l'organizzazione di rassegne e forum annuali, a fini di conoscenza e approfondimento tecnico-scientifico, e per raccogliere e diffondere i dati quantitativi e qualitativi necessari per la migliore lettura dei bisogni sociali;
i. promuovere e gestire percorsi formativi specifici in particolar modo nel management dei servizi sociali;
j. al fine di perseguire gli obiettivi del presente articolo, curerà ed organizzerà inoltre corsi di aggiornamento/formazione dei soci attivi e dei collaboratori, oltre a seminari, tavole rotonde ed iniziative dirette a categorie professionali e gruppi sociali, volti a favorire la conoscenza dell'associazione e a dibattere i temi significativi per la professione;
k. intraprendere iniziative idonee al recupero di finanziamenti per il perseguimento dei fini associativi;
l. attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione e l’utilizzo di strutture e erogazioni di servizi nel campo sociale;
m. promuovere la costituzione di gruppi tecnico - scientifici per lo studio e la ricerca in ambito sociale.
n. Promuovere il "sistema qualità", in particolar modo nel campo della valutazione e accreditamento dei servizi sociali e dell'analisi della "customer satisfaction" e della “provider satisfaction”.
La SILSS istituisce rapporti, sostiene e pubblicizza le attività di enti ed associazioni nazionali ed estere e internazionali, individuati con il nome "partner della SILSS", che condividono gli scopi e le finalità dell’associazione.
La SILSS può stabilire intese con le Organizzazioni sindacali ove ciò si riveli utile per il conseguimento dei fini statutari per una migliore collocazione dell’Assistente Sociale Laureato in Servizio Sociale.
Rappresenterà a Ministeri, Commissioni le iniziative proprie e quelle eventualmente prese con i partner della SILSS che realizzino le finalità di cui all'art. 2 del presente Statuto
Sono ammessi alla SILSS in qualità di soci gli assistenti sociali:
a. laureati in Servizio Sociale con Corso di Laurea della durata almeno quadriennale;
b. iscritti presso l’università che abbiano avviato corsi di Laurea almeno quadriennali in servizio sociale professionale.
L'ammissione a soci avviene mediante istanza scritta presentata al Consiglio Direttivo Nazionale e il pagamento della quota sociale.
La quota associativa, appositamente versata, è intrasmissibile, ad eccezione dei casi di trasmissibilità mortis causa, e non rivalutabile.
La qualifica di socio da diritto:
- a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione
- a partecipare alla vita associativa esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello statuto e dei regolamenti.
- A partecipare alle elezioni degli organi direttivi,
- A essere eletto negli organi direttivi dell'associazione
I soci sono tenuti:
- all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali
- ad aderire all'associazione nel rispetto delle modalità e delle condizioni economiche come definite dagli organi direttivi dell'associazione
Si perde la qualità di socio per dimissioni, per decadenza o per esclusione.
Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto e producono effetto dal 1 gennaio successivo.
Decade dall'appartenenza alla SILSS il socio moroso.
È escluso dalla SILSS, su deliberazione del Consiglio Direttivo, adottata con procedure da definirsi nel regolamento, il socio che abbia presentato agli organi nazionali dichiarazioni non veritiere, che svolga attività in contrasto con gli scopi sociali, che abbia effettuato dichiarazioni o abbia tenuto comportamenti incompatibili con lo spirito dello Statuto, che si sia reso colpevole di indegnità, che violi in modo grave le norme previste dal Regolamento o quelle di deontologia professionale.
Avverso la deliberazione di esclusione è ammesso ricorso, in via definitiva, al Collegio dei Garanti.
I soci devono versare la quota sociale annuale stabilita dall'Assemblea dei soci che per il primo anno è di £.50.000, i soci non saranno ammessi a partecipare alle attività della SILSS se non sono in regola con il pagamento della quota sociale annuale.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’associazione, da eventuali fondi di riserva, da eventuali erogazione di contributi, donazioni, lasciti e dalle quote sociali. E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, durante la vita dell’Associazione salvo che le distribuzioni non siano imposte dalla legge.
La SILSS organizza i propri soci a livello nazionale prevedendo un referente regionale con compiti di coordinamento.
Sono Organi dell’Associazione:
e. Il Segretario Amministrativo
Tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale hanno diritto a partecipare all’Assemblea e hanno diritto ad un solo voto. Non è ammessa la votazione per delega, vige il principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, 2° comma, del codice civile.
La convocazione dell'Assemblea, fatta dal Presidente del Consiglio Direttivo, deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno e della seconda convocazione. L'avviso può essere pubblicato anche con mezzi telematici almeno 15 giorni prima dell'adunanza ed entro lo stesso periodo deve essere trasmesso ai soci.
Il Consiglio Direttivo potrà, in aggiunta al primo comma, usare a sua discrezione qualsiasi altra forma di comunicazione diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione.
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La seduta ordinaria è convocata almeno due volte l’anno per discutere e approvare i bilanci (consuntivo e preventivo) nonché il rendiconto economico-finanziario. La convocazione straordinaria può essere fatta in qualsiasi momento su iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta e motivata di almeno due terzi dei soci.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in mancanza, dal Vice Presidente, in mancanza di entrambi l’assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene necessario, due scrutatori. Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare il diritto di intervento all’assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall’articolo 21 del codice civile.
L’assemblea ordinaria delibera:
a. sulla nomina del Consiglio Direttivo del Collegio dei Sindaci Revisori dei conti e del Collegio dei Garanti;
b. sull’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
c. sulla relazione tecnico organizzativa del Consiglio Direttivo;
d. sulle proposte avanzate al Consiglio Direttivo da parte dei soci e poste all’ordine del giorno;
e. sulla determinazione delle quote sociali, su proposta del Consiglio Direttivo;
f. sui provvedimenti disciplinari a carico dei soci. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto al voto nelle deliberazioni riguardanti le loro responsabilità.
L’associazione è amministrata dal un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque membri ad un massimo di nove membri, eletti dall’assemblea dei soci per la durata di quattro anni, e sono rieleggibili. In caso di dimissioni o di decesso di un consigliere il Consiglio, alla prima riunione provvede alla surroga con il primo dei non eletti.
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Amministrativo e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all’attività svolta dall’Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali. Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito, saranno rimborsate le sole spese inerenti l’espletamento dell’incarico ai sensi delle vigenti normative. E' comunque fatta salva la possibilità per l'associazione di avvalersi della collaborazione di personale dipendente o convenzionato per lo svolgimento dell'attività dell'associazione.
L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno . Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all’Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o in sua assenza il Vice Presidente o che ne facciano espressa richiesta almeno tre Membri . La riunione di Consiglio Direttivo viene presieduta dal Presidente.
L'avviso della convocazione, contenente l'indicazione del luogo, l'ora e l'ordine del giorno della seduta, deve essere inviato ai componenti del Consiglio Direttivo almeno 7 giorni prima di quello della riunione.
La seduta è valida se sono presenti almeno la metà dei componenti; le deliberazioni vengono adottate a maggioranza semplice dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione e per il suo sviluppo. In particolare esso:
a. provvede all’esecuzione delle deliberazioni adottate dall’assemblea;
b. assegna le cariche ad ognuno dei suoi componenti;
c. esamina e delibera sulle domande degli aspiranti soci e tiene il libro dei soci;
d. presenta all’assemblea dei soci la relazione annuale sull'attività svolta;
e. redige annualmente un rendiconto economico e finanziario che dovrà essere approvato dall’assemblea entro il trenta aprile di ogni anno;
f. redige il programma annuale delle attività da svolgere;
g. formula il regolamento interno che disciplina, in armonia con il presente statuto, gli aspetti ulteriori relativi all'organizzazione ed all'attività della SILSS, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci;
h. compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione;
i. delibera sull'accettazione di quanto devoluto o offerto alla SILSS;
j. attua iniziative volte alla realizzazione dei fini sociali, ivi compresa l'istituzione di sezioni tematiche e di gruppi tecnico - scientifici;
k. decide sull'impiego delle risorse della SILSS.
Il consigliere che, per decadenza, per dimissioni o per altro motivo, venisse a mancare, viene sostituito dal primo dei non eletti nella votazione che lo aveva designato e rimarrà in carica fino al termine del mandato.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, in caso di assenza o di impedimento tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.
Sovrintende alla attività della SILSS, ne assicura l’unità di indirizzo nel conseguimento dei fini statutari e provvede a convocare le riunioni del Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci.
Il Presidente può compiere tutte le operazioni amministrative e finanziarie necessarie per l'attività dell'associazione di concerto con il Segretario Amministrativo.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, verifica le domande di ammissione alla SILSS secondo le procedure stabilite dal Consiglio Direttivo; assicura a tutti i richiedenti informazioni sui fini, sulle modalità organizzative e di iscrizione alla SILSS, tiene i libri dei soci e i verbali del Consiglio Direttivo.
Il Segretario Amministrativo cura la tenuta dei registri contabili, provvede agli incassi delle entrate sociali, provvede ai pagamenti su richiesta del Presidente e secondo le direttive del Consiglio Direttivo.
Riceve tutta la documentazione necessaria per la corretta tenuta dei registri contabili.
Il Collegio dei Sindaci Revisori dei conti è composto da cinque membri, tre titolari e due supplenti, eletti dall'Assemblea dei soci. Il collegio elegge nel suo seno il presidente che ha il compito di convocare lo stesso ogniqualvolta sia opportuno o necessario per fatti che riguardano le proprie competenze e comunque almeno due volte l'anno.
La carica di revisore è incompatibile con qualsiasi altra all'interno della SILSS e possono ricoprirla anche non iscritti che abbiano specifica competenza economica.
Il collegio ha il compito di vigilare sull’andamento economico-finanziario ed ha l’obbligo di redigere una relazione di accompagnamento al rendiconto redatto dal Consiglio Direttivo, con criteri di trasparenza, correttezza ed economicità da sottoporre all’assemblea.
Il Collegio dei Garnti è composto solo da persone fisiche esterne all'associazione ed è formato da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea dei soci.
Il Collegio dei Garanti è un organo di garanzia con funzioni arbitrali consultive ed interpretative delle norme statutarie e regolamentari dell'associazione. Decide, con esclusione di ogni altra giurisdizione, su qualunque controversia relativa all'applicazione o interpretazione delle norme statutarie, regolamentari o, comunque, connesse al rapporto associativo, che insorga tra l'associazione e i singoli associati o tra i singoli associati.
L'Associazione si scioglie oltre che per le cause di cui all'art.2611 C.C., nel caso che il numero degli associati scenda al di sotto di cinque membri e nel termine massimo di mesi sei, non sia stato ricostituito il numero minimo.
L’Assemblea dei soci, che delibera lo scioglimento dell’Associazione, provvede alla nomina di uno o più liquidatori, conferendo loro i relativi poteri. In caso di scioglimento per qualsiasi causa, il patrimonio dell’Associazione dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoga o a fini di pubblica utilità, sentito l’Organismo di controllo di cui all’Art. 3 comma 190, della Legge 23/12/1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci e tra questi e l’Associazione e i suoi organi saranno sottoposti con esclusione di ogni altra giurisdizione alla competenza del Collegio dei Garanti. Essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile.
Per quanto non è espressamente previsto nel presente statuto, valgono, in quanto applicabili le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in tema di Associazioni.